Nel seguente articolo tratteremo due aspetti fondamentali della normativa sulla maternità: maternità fase obbligatoria e maternità fase facoltativa.
L’ argomento viene disciplinato dalla L. n. 53 del 08/03/2000 (“Disposizioni per il sostegno della maternità e paternità”) rivista dal D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151, tenendo conto dell’art. 17 del CCNL del 14/09/2000.
Maternità fase obbligatoria:
Per i due mesi prima della data presunta del parto è prevista l’astensione obbligatoria dal lavoro che si protrae ai tre mesi successivi al parto. È prevista però una modifica della suddetta tempistica, in base all’art. 12 della Legge 53/2000, il quale prevede la possibilità di proseguire l’attività lavorativa fino all’ottavo mese di gestazione, ottenendo in questo modo quattro mesi di astensione dal lavoro dopo il parto.
L’aspetto fondamentale della normativa è quello che prevede la certificazione (per poter usufruire della modifica della tempistica in base al riferimento legislativo precedentemente fatto) da parte di un ginecologo del S.S.N. e di un medico competente in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro; che attestino l’assenza di rischi per la salute materna e fetale.
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E se il parto avviene in anticipo?
Maternità fase facoltativa:
E dal punto di vista economico?
Per i primi 30 giorni di astensione facoltativa è prevista l’intera retribuzione fissa, tredicesima, mensilità e ferie. Mentre per il successivo periodo di maternità facoltativa il trattamento economico prevede il 30% della retribuzione.
Letizia
Febbraio 4, 2018 at 8:43 amSto finendo la maternità obbligatoria, vorrei stare a casa per altri 30gg, la mia paga quindi sarà al 100% e non al 30%, giusto?!
Emanuela Tempesta
Febbraio 22, 2018 at 5:28 pmEsattamente Letizia, per i primi 30 giorni di astensione facoltativa è prevista l’intera retribuzione fissa, tredicesima, mensilità e ferie. Mentre per il successivo periodo di maternità facoltativa il trattamento economico prevede il 30% della retribuzione.