Molti sono i dubbi circa il congedo per la malattia del bambino dei genitori lavoratori (dipendenti pubblici e privati) per malattia dei figli.
Innanzitutto è importante sottolineare che non ci sono limiti temporali al congedo per malattia del figlio/a fino a tre anni di età. Presupposto fondamentale per la richiesta di tale congedo è la certificazione della patologia del minore da parte di un medico del S.S.N.
I genitori non possono però richiedere tale congedo contemporaneamente ma solo in alternativa.
Ovviamente sia per quanto riguarda l’impiego pubblico che quello privato, non vengono applicate le disposizioni riguardanti il controllo della malattia del lavoratore, dunque non devono essere rispettate particolari fasce orarie di reperibilità.
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Congedo per la malattia del bambino come funziona sotto l’aspetto economico e previdenziale?
Retribuzione:
Occorre fare un importante distinzione tra lavoratori nel settore privato e lavoratori nel settore pubblico. Nel settore privato questi congedi non sono retribuiti, mentre nel settore pubblico è invece contrattualmente previsto un mese di congedo per malattia del minore, coperto dalla piena retribuzione.
Contributi:
Il periodo di congedo per malattia del figlio/a è valido ai fini del calcolo pensionistico. Ma è fondamentale sottolineare un duplice aspetto: per il periodo di retribuzione integrale è previsto il versamento della contribuzione obbligatoria; mentre per il periodo di non retribuzione vengono accreditati con contribuzione figurativa.
Per quanto riguarda i figli oltre i 3 anni?
Per i figli compresi nella fascia d’età 3-8 anni, i genitori (sia dipendenti pubblici che privati) hanno diritto a 5 giorni l’anno di congedo. Tale periodo non percepiscono però retribuzione e possono usufruirne solo in alternativa e non in contemporanea.
Il caso di malattia del figlio disabile
Diverso invece è il caso di malattia del figlio disabile, poiché ai sensi della Legge 104/92, l’assenza del genitore e la fruizione dei permessi viene sommata a quella del congedo parentale e per malattia. Dalla nascita fino ai tre anni di età del figlio i genitori hanno diritto al congedo parentale più 2 ore di riposo al giorno. Invece dai 3 a 18 anni di età nel caso di handicap grave, il genitore ha diritto al prolungamento del congedo piu tre giorni di permesso al mese; mentre dopo i 18 anni invece si ha diritto a 3 giorni di permesso a patto che il figlio disabile sia assistito in modo esclusivo e continuo dal genitore.
Per informazioni riguardo la normativa sulla tutela della maternità vi riporto il link del nostro articolo https://www.sosostetrica.it/2017/12/05/tutela-della-maternita/.
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A presto Deborah
Rosaria Boccuni
Luglio 5, 2018 at 7:31 amSalve,vorrei un informazione,mio marito e lavoratore privato,operaio,abbiamo tre bambini 2quasi 3anni,uno di 4 e una di 9 anni,non abbiamo mai usufruito di malattia di ciascun bambino,xké non sapevamo questa legge,mio marito a diritto alla malattia x il bambino?la retribuzione ce in caso la prendesse? grazie. buona giornata